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Medici, Infermieri e Strutture Sanitarie Pubbliche e Private sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale come regolamenta la nuova legge sulla Sicurezza delle cure in sanità (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.64 del 17-03-2017).
L’Assicurazione professionale obbligatoria per tutti i liberi professionisti o dipendenti del settore sanitario sia pubblico che privato copre la Responsabilità Civile Professionale e/o la Colpa Grave.
In pratica la nuova Legge Gelli Bianco:
• Delimita la responsabilità sanitaria alla sola colpa grave per i sanitari che lavorano nelle strutture pubbliche e private.
• Coinvolge in prima battuta le strutture sanitarie in caso di responsabilità medica.
• Obbliga tutto il comparto a stipulare una polizza Rc professionale.
• Le linee guida e le buone pratiche diventano elemento essenziale per la valutazione della responsabilità.
• Azione diretta verso gli Assicuratori della struttura ospedaliera e/o dei sanitari.
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Tutela patrimoniale per il libero professionista
Copertura Colpa Grave per il dipendente
La polizza tutela l'assicurato dalla responsabilità civile in conseguenza di danni causati a terzi nel caso di: -azione di rivalsa da parte dell’Ente di appartenenza (compreso danno d’immagine) -azione di surrogazione da parte dell’Assicuratore dell’Ente di appartenenza (nei casi di condanna per colpa grave) Altre estensioni di garanzia sono: -Copertura dell’attività intramoenia -Copertura dell’attività extramoenia
Retroattività e postuma
Cliniche e ospedali
Polizze assicurative per strutture sanitarie, ospedali, cliniche private, ambulatori, case di cura, case di riposo, centri medici, centri fisioterapici, laboratori di analisi, strutture di ricovero. Assicurazione AREA SANITARIA Per chi opera nel settore medico e paramedico.
L’Assicurazione professionale Obbligatoria, mette in atto:
• Progetti innovativi di risk management basati sulle necessità proprie di ogni singola struttura sanitaria.
• Individuazione e realizzazione delle procedure da mettere in atto sulla base della nuova legge, per la gestione del Rischio Clinico, il coinvolgimento di tutto il personale nel processo, l’attuazione degli obblighi informativi e formativi.
• Redazione dell’Incident Reporting e la trasmissione dei dati.
• Una nuova impostazione per la copertura del rischio: un mix fra tutela assicurativa e “gestione diretta” di parte dei sinistri
• Messa a disposizione di specifiche tutele assicurative per i medici Dipendenti del SSN e di quelli Libero Professionisti.
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Assicurazione professionale obbligatoria protegge tutte le professioni mediche: Medico Allergologo, Medico Anatomo Patologo, Medico Andrologo, Medico Anestesista, Medico Angiologo, Medico Audiologo, Medico Cardiochirurgo, Medico Cardiologo, Medico Chirurgo Generale, Medico Chirurgo Plastico, Medico Dermatologo, Medico Diabetologo, Medico Del Lavoro, Medico Dello Sport, Medico Dentista, Medico Ematologo, Medico Estetico, Medico Endocrinologo, Medico Fisiatra, Medico Foniatra, Medico Geriatra, Medico Ginecologo, Medico Gastroenterologo, Medico Infettivologo, Medico Legale, Medico Maxillo Facciale, Medico Nefrologo, Medico Neurologo, Medico Oculista, Medico Odontoiatra, Medico Oncologo, Medico Ortopedico, Medico Pediatra, Medico Patologo, Medico Pneumologo, Medico Psichiatra, Medico Psicologo, Medico Radiologo, Medico Reumatologo, Medico Urologo, Medico Virologo, Medico Veterinario, Medico Neonatologo, Medico di Chirurgia Pediatrica, Medico di Medicina Interna, Medico Nucleare, Medico Otorinolaringoiatra, Medico di Pronto Soccorso.
STRUTTURE SANITARIE
L’articolo 7 della legge Gelli tratta in particolare la Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria:
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e dell’articolo 590 -sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.
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